Altre disposizioni di semplificazione amministrativa
1) LA NASCITA DI UN FIGLIO
I genitori, o uno di essi, possono dichiarare, entro 10 giorni dal
parto, la nascita del proprio figlio presso il Comune di residenza,
anche se la nascita è avvenuta in altro Comune.
Si può anche dichiarare:
a) al Direttore Sanitario del centro di nascita (ospedale, casa di
cura), entro 3 giorni dal parto;
b) all'Ufficiale di Stato Civile del Comune ove è nato il bambino, entro
10 giorni dal parto;
c) all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di residenza del padre
quando questi abbia la residenza in un Comune diverso da quello della
madre e a condizione che ella acconsenta, entro 10 giorni dal parto.
2) VALIDITA' DI CERTIFICATI
Tutti i certificati anagrafici, le certificazioni dello stato civile,
gli estratti e le copie integrali degli atti di stato civile rilasciati
dai servizi demografici, hanno validità 6 mesi dalla data di rilascio.
E' ammessa la presentazione delle certificazioni "scadute" purchè le
informazioni contenute nei certificati stessi non siano variate.
In questo caso, basterà apporre sul certificato una dichiarazione non
autenticata, resa dal titolare dello stesso, che attesti che le
informazioni contenute nel certificato, non hanno subito variazioni
dalla data di rilascio.
Ha validità illimitata ogni certificato non soggetto a modificazione (ad
es.: certificati storici, di morte, titolo di studio).
3) ESTRATI DEGLI ATTI DI STATO CIVILE
La pubblica amministrazione, non può richiedere estratti di atti di
stato civile al cittadino, ma dovrà procurarseli richiedendolo
direttamente all'ufficiale di stato civile competente.
4) ACCERTAMENTI D'UFFICIO
Le pubbliche amministrazioni, non possono richiedere ai cittadini la
produzione di certificati attestanti l'assenza di precedenti penali e
l'assenza di carichi pendenti.
Detti certificati, devono essere accertati, presso gli uffici
competenti, direttamente dall'amministratore che deve emanare il
provvedimento.
Le singole amministrazioni pubbliche, non possono richiedere atti o
certificati concernenti fatti, stati o qualità personali, che risultino
attestati in documenti già in loro possesso o che esse stesse siano
tenute a certificare.
5) ACQUISIZIONE DIRETTA DEI CERTIFICATI
Qualora l'interessato non intenda o non sia in grado di utilizzare le
autodichiarazioni, i certificati concernenti fatti, stati o qualità
personali risultanti da albi o da pubblici registri tenuti o conservati
da una pubblica amministrazione, sono sempre acquisiti d'ufficio
dall'amministrazione procedente, su semplice indicazione da parte
dell'interessato della specifica amministrazione che conserva l'albo o
il registro.
6) NON PIU' PREVISTA L'AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA
Nelle istanze da produrre agli organi della pubblica amministrazione ed
ai gestori o esercenti di pubblici servizi, non è più necessaria
l'autenticazione della sottoscrizione (firma), se l'interessato appone
la firma in presenza del dipendente addetto a riceverla, oppure se
l'istanza è presentata unitamente a copia fotostatica, ancorchè non
autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore.
L'istanza e la copia fotostatica del documento di identità, possono
essere inviate per via telematica.
La sottoscrizione di istanze non è soggetta ad autenticazione anche nei
casi in cui contiene dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà.
7) COPIE AUTENTICHE DI PUBBLICAZIONI
L'interessato può sottoscrivere una dichiarazione sostitutiva dell'atto
di notorietà, dalla quale risulti la conoscenza del fatto che la copia
della dichiarazione allegata, è conforme all'originale (per i pubblici
concorsi ha lo stesso valore della copia autentica).
Se questa dichiarazione è contestuale ad una istanza, la firma non va
autenticata.
8) DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE PRESENTATE DA CITTADINI STRANIERI
Nel caso in cui le dichiarazioni sostitutive siano presentate da
cittadini della Comunità Europea, si applicano le stesse modalità
previste per i cittadini Italiani.
I cittadini extracomunitari, residenti in Italia secondo le disposizioni
del regolamento anagrafico della popolazione residente, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica il 30 Maggio 1989, n. 233,
possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive limitatamente ai casi in
cui si tratti di comprovare stati, fatti e qualità personali
certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati
italiani.
9) DOCUMENTO D'IDENTITA' IN SOSTITUZIONE DEI CERTIFICATI
In occasione dell'accertazione della domanda, è vietato alle
amministrazioni pubbliche, ai gestori ed agli esercenti di pubblici
servizi, richiedere certificazioni che attestino dati o qualità già
contenuti nel documento di identità.
I dati relativi al cognome, nome, luogo e data di nascita, cittadinanza,
stato civile e residenza, attestati in documenti di riconoscimento in
corso di validità, hanno lo stesso valore dei corrispondenti
certificati.
10) PRODUZIONE DI COPIE AUTENTICHE
La produzione di atti e documenti, sono pienamente equipollenti agli
originali.
L'autenticazione di un documento, può essere effettuata dal funzionario
competente, dal quale è stato emesso l'originale, da quello presso il
quale l'originale è depositato o conservato, o da quello al quale deve
essere presentato il documento, nonchè da un notaio, cancelliere,
segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco.
Nel caso in cui si debba presentare all'amministrazione copia autentica
di un documento, l'autenticazione della copia può essere fatta dal
responsabile del procedimento o dal dipendente competente a ricevere la
documentazione, dietro esibizione dell'originale.
In questo caso, la copia autentica può eseere utilizzata solo nel
procedimento in corso.
11) PIU' SEMPLICE PARTECIPARE AI CONCORSI
E' abrogata l'autenticazione della firma per la presentazione delle
domande ai concorsi pubblici, nonchè ad esami per il conseguimento di
abilitazioni, diplomi o titoli culturali; non è inoltre più previsto il
limite di età, tranne che per alcuni casi particolari previsti dalle
singole amministrazioni, in relazione alla natura del servizio.
Sono conseguentemente aboliti, i titoli preferenziali relativi all'età.
Se due o più candidati ottengono, a conclusione delle operazioni di
valutazione dei titoli e delle prove di esame, pari punteggio, è
preferito il candidato più giovane di età.
12) AUTENTICAZIONE DI FOTOGRAFIA
La fotografia, può essere autenticata direttamente dall'ufficio che
rilascia il certificato, purchè sia presentata personalmente
dall'interessato.
L'autentica di una foto, può essere effettuata solo se richiesta
espressamente da una norma di legge (passaporto, patente).
13) NOVITA' IN MATERIA DI RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA' E PASSAPORTO
La carta di identità, può essere rinnovata sei mesi prima della
scadenza.
Nei documenti di riconoscimento, non è più necessaria l'indicazione
dello stato civile, a meno che non lo richieda espressamente
l'interessato.
I giovani in attesa di svolgere il servizio di leva obbligatorio,
potranno ottenere subito il rilascio della carta di identità e/o del
passaporto; è infatti abrogata la norma che prevedeva il nulla osta
obbligatorio per il rilascio del passaporto e/o della carta di identità.
14) FIRME DI PIU' PERSONE SEPARATAMENTE
I documenti che richiedono la firma di più persone, possono essere
sottoscritti anche separatamente ed in momenti diversi.
( Fonte
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