Cosa fare se non viene accettata
Il pubblico ufficiale o il
funzionario dell'ufficio pubblico che non ammette l'autocertificazione o
la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, nonostante ci siano
tutti i presupposti per accoglierla, incorre nelle sanzioni previste
dall'art. 328 del Codice penale e rischiano di essere puniti per
omissioni o rifiuto di atti d'ufficio.
Il cittadino dovrà, in primo luogo, accertare chi è il responsabile
della pratica inoltrata, richiedendo nome, cognome e qualifica, inoltre
è necessario conoscere il numero di protocollo della stessa e il tipo di
procedimento attribuito.
Così come la Pubblica Amministrazione sa chi è il suo interlocutore, il
cittadino, ha altrettanto diritto di sapere chi segue il procedimento
che lo riguarda e come risalire agli atti relativi.
Ottenuti i dati, il cittadino dovrà richiedere, per iscritto, le ragioni
del mancato accoglimento dell'autocertificazione o della dichiarazione
sostitutiva dell'atto di notorietà segnalando anche, per conoscenza, il
tesserino, con gli estremi della pratica al Comitato Provinciale della
Pubblica Amministrazione presso la Prefettura del luogo in cui è stata
rifiutata l'autocertificazione e alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dip. Funzione Pubblica - ROMA.
La richiesta deve essere redatta in forma scritta. Se entro trenta
giorni dalla data della richiesta, il pubblico ufficiale o l'incaricato
non compie l'atto e non risponde per esporre le ragioni del
ritardo/rifiuto, scattano i presupposti per le sanzioni della reclusione
fino a un anno o della multa fino a due milioni di lire.
Il termine dei trenta giorni decorre dalla data di ricezione della
richiesta.
La procedibilità è d'ufficio, pertanto non sono richieste querele,
istanze o quant'altro.
Quindi colui che si vedrà rifiutata la propria autocertificazione o la
dichiarazione sostitutiva, si troverà nelle condizioni di denunciare
semplicemente l'omissione di atti d'ufficio.
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