Descrizione
E' la
denuncia obbligatoria per legge, della Dichiarazione di nascita di ogni nuovo
nato, per l'iscrizione dello stesso nel registro comunale dello stato civile.
Chi può
richiederlo
1) Se il bambino è nato da genitori regolarmente sposati o viene riconosciuto da
uno solo dei genitori la denuncia di nascita deve essere presentata:
(a) da uno dei genitori o da un loro procuratore speciale davanti al Direttore
sanitario dell'istituto in cui è avvenuta la nascita entro tre giorni dalla data
del parto;
(b) da uno dei genitori davanti all'Ufficiale di Stato Civile del comune di
residenza della madre (o del padre se vi è un preciso accordo) entro dieci
giorni dalla data del parto;
(c) da uno dei genitori davanti all'Ufficiale di Stato Civile del comune di
nascita entro dieci giorni dalla data del parto
2) Se il bambino è nato da genitori non sposati la denuncia di nascita deve
essere presentata:
(a) da entrambi i genitori congiuntamente davanti al Direttore sanitario
dell'istituto in cui è avvenuta la nascita entro tre giorni dalla data del
parto;
(b) da entrambi i genitori congiuntamente davanti all'Ufficiale di Stato Civile
del comune di residenza della madre (o del padre se vi è un preciso accordo)
entro dieci giorni dalla data del parto; (c) da entrambi i genitori
congiuntamente davanti all'Ufficiale di Stato Civile del comune di nascita entro
dieci giorni dalla data del parto
Casi
Particolari
1)
Prericonoscimento: E' possibile prericonoscere il figlio naturale nascituro da
parte della sola madre o da parte di entrambi i genitori, previa esibizione del
certificato di gravidanza e previo appuntamento. Il prericonoscimento non può
essere effettuato dal solo padre.
2) Denuncia di nascita resa dopo i 10 giorni: Se la denuncia di nascita viene
resa dopo i 10 giorni, non si paga nessuna multa, ma l'atto così formato dovrà,
a richiesta dell'ufficio, essere convalidato con sentenza del tribunale. Fino
all'emissione di tale sentenza l'ufficio non può rilasciare alcun tipo di
certificato relativo al minore.
3) Genitori Stranieri senza residenza italiana: Devono effettuare comunque la
denuncia di nascita, la quale non dà diritto all'iscrizione automatica del
bambino nell'anagrafe della popolazione residente ma consente di chiedere il
certificato e l'estratto di nascita.
4) Bambini nati morti Se il bambino è nato morto prima delle 28 settimane di
gestazione viene considerato aborto e i genitori non devono fare alcuna denuncia
allo stato civile. L'eventuale autorizzazione al seppellimento del feto dovrà
essere richiesta alla USL competente in relazione al luogo del parto. Dopo le 28
settimane di gestazione il dichiarante, oltre all'attestazione di parto, dovrà
esibire il certificato necroscopico (avviso di morte) rilasciato dall'Ospedale
o, se la nascita avviene in una clinica privata o a domicilio, dal medico
necroscopico della USL competente in relazione al luogo del parto. Si formerà il
solo atto di nascita e l' ufficio di stato civile rilascerà il permesso di
seppellimento.
Se il bambino nasce vivo e poi muore (anche prima delle 28 settimane di
gestazione) sarà necessario formare sia l'atto di nascita che quello di morte
con la procedura predetta (esibizione dell'attestazione di parto, avviso di
morte e autorizzazione al seppellimento).
5) Nascita Non assitita: E' possibile denunciare la nascita con una
dichiarazione sostitutiva nel caso la puerpera non sia stata assistita da
personale sanitario ed il dichiarante sia impossibilitato ad esibire
l'attestazione di constatazione di avvenuto parto.
Quando
La
Denuncia va eseguita entro 10 giorni dalla nascita se viene presentata ai Comuni
e entro 3 giorni se viene presentata presso la Direzione Sanitaria dell'ospedale
o casa di cura in cui è avvenuta la nascita. In questo caso sarà cura del
Direttore Sanitario trasmetterla al Comune nei 10 giorni successivi.
Documenti da presentare
La Denuncia va fatta oralmente e senza senza bisogno di testimoni.
Nel caso di denuncia di nascita presentata al Direttore Sanitario non è
necessaria alcuna formalità;
Nel caso di denuncia presentata all'Ufficiale di Stato Civile occorre
presentarsi con un documento di riconoscimento valido e l'attestazione di parto
rilasciata dal medico;
Norme di
riferimento
1) DPR
3 novembre 2000, n. 396
2) Codice Civile art. 250 e segg.
3) D.P.R. n.445/2000
( Fonte www.comuni.it -
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